E’ illegittimo il diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore se la valutazione operata dalla commissione si sia soffermata approfonditamente su una sola pubblicazione del candidato, valutando solo sbrigativamente ed in maniera contraddittoria con la valutazione negativa le restanti pubblicazione prodotte
Il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 prevede che nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati. Nella valutazione la commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare la maturità scientifica del candidato per le funzioni di professore di seconda fascia. Il decreto ministreriale prevede che “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Nel disciplinare i criteri e parametri per la valutazione dei titoli, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”, scegliendo a tal fine “in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l’oggettività, la trasparenza e l’omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione.
Appare pertanto contraddittoria la valutazione della produzione scientifica operata dalla commissione che, in un primo momento la consideri, accettabile, consistente, coerente con le tematiche del concorso e nella collocazione editoriale e temporale, sostanzialmente esprimendo un giudizio positivo sul tipo e sul numero di pubblicazioni e, in una seconda parte, si concentri sulla sola pubblicazione monografica, identificandola come la più rilevante e impegnativa, e pervenendo a conclusioni critiche circa la valenza scientifica dell’opera; collegando poi a solo a tale valutazione il diniego di riconoscimento dell’abilitazione scientifica. La centralità di una sola opera a fondamento del giudizio negativo appare, quindi, affetta da un salto logico laddove scollegata dalla valutazione complessiva di tutta la produzione del candidato.
I parametri normativi a cui le commissioni devono attenersi non limitano l’analisi alle opere monografiche, mentre la commissione è tenuta ad una valutazione complessiva di tutti gli anni di vita accademica, editoriale e scientifica del candidato.