Iscrizione ad anni successivi al primo senza necessità di test di ingresso per studenti laureati in materie affini

E’ illegittimo il rifiuto aprioristico di riconoscimento di esami sostenuti presso altre facoltà, imponendo l’obbligo di affrontare il test di ingresso (previsto esclusivamente per l’accesso al primo anno dei corsi di laura in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, ecc..)  ove l’amministrazione universitaria riconosca l’equipollenza di tali esami con quelli previsti in tale facoltà, con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione in anno successivo al primo, e sempre che per tale anno, a seguito di trasferimenti o rinunce, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili

L’Adunanza Plenaria n. 1 del 2015 ‒ pronunciandosi sul seguente quesito: «se possa essere accolta la richiesta di quegli studenti che, da iscritti in corsi di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere, hanno chiesto il trasferimento, con riconoscimento delle carriere e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; e ciò tenendo presente che essi non si erano sottoposti al previsto test di accesso o che, pur avendolo affrontato conseguendo (come nel caso che ci occupa) il punteggio minimo richiesto per l’idoneità, non si erano comunque collocati in posizione utile per ottenere l’accesso ad una università italiana» ‒ ha ritenuto fondata la pretesa degli studenti sulla scorta dei seguenti argomenti: § i contenuti della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, secondo cui essi devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, renderebbe evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola, intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti; § se la prova stessa è volta ad accertare la “predisposizione per le discipline oggetto dei corsi”, è chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento (art. 5 del D.M. n. 270/2004) dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute; § in assenza, in definitiva, di specifiche, contrarie disposizioni di legge, potrà legittimamente dispiegarsi, nella materia de qua, la sola autonomia regolamentare degli Atenei, che, anche eventualmente condizionando l’iscrizione-trasferimento al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto, stabilirà le modalità di valutazione dell’offerta potenziale dell’ateneo e fisserà criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti.

La statuizione dell’Adunanza Plenaria – secondo cui il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso) – sembrerebbe estensibile anche alle analoghe domande di trasferimento di studenti che provengano da Atenei italiani e non stranieri.

Ciò premesso, il rigetto dell’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria con esonero dal sostenimento del test di ammissione, deve ritenersi illegittimo, se motivato sulla base del mero mancato superamento del test di ammissione al corso di laurea in Medicina Veterinaria.

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